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del VENETO
ACCORDO DI RETE
Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 275/99 (regolamento dell’autonomia scolastica) art:7, art. 4.4, art. 6.1, art. 6.3; Dgr 3211 del 23.10.2003.
Art. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA RETE
ð Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all’agricoltura. ð Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico ð Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali ð Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche ð Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.) ð Progettare e realizzare , con modalità da decidere volta per volta: 1. attività didattiche 2. ricerca e sperimentazione 3. amministrazione e contabilità 4. acquisto di beni e servizi 5. organizzazione 6. altre attività coerenti con le finalità istituzionali 7. ogni attività strumentale alle precedenti ð Costituire centri di coordinamento per l’organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore ð Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell’agricoltura , ambiente, formazione professionale ð Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati ð Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto
Art. 3 TIPO DI RETE; MODALITA’ DI ADESIONE; DURATA DELL’ACCORDO
Possono far parte della rete tutti gli Istituti di indirizzo agrario (tecnico o professionale) del Veneto (nel futuro la rete potrà essere aperta a tutto il triveneto). La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal Consiglio d’Istituto. L’ accordo di rete si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli Organi preposti.
Art. 4 DENOMINAZIONE E LOGO
La rete delle scuole sarà denominata provvisoriamente: Scuole superiori di agricoltura del Veneto in rete. Verrà indetto ,in tempi brevi un concorso di idee per: ð La denominazione ð Un logo comune ð Un marchio
Art. 5 FONTI DI FINANZIAMENTO
ð Contributo delle singole scuole (da definire annualmente) ð Contributo della Direzione scolastica regionale ð Contributo dell’amministrazione Regionale e di altri enti locali ð Tutti gli altri contributi anche di privati disponibili per iniziative della rete.
Art. 6 ORGANI DELLA RETE
Consiglio Direttivo della rete (C.D.R.) formato da tutti i Dirigenti scolastici o loro delegati formali. Alle riunioni, a titolo consultivo, partecipano il Coordinatore del Comitato di Coordinamento e il D.S.G.A dell’istituto incaricato della gestione contabile della rete. Il C.D.R. elegge annualmente un presidente di rete con compiti di coordinamento. Compiti del C.D.R. :
Il C.D.R. è convocato dal presidente. E’ altresì convocato da ogni altro dirigente che ne indichi espressamente il motivo Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Comitato di Coordinamento della rete (C.C.R.) formato da un insegnante per Istituzione scolastica ; nelle scuole dove esiste sia la sezione tecnica che professionale i membri saranno due. Il C.C.R. indica al suo interno il responsabile del Coordinamento. Per il responsabile del coordinamento verrà richiesto un semidistacco. Compiti del C.C.R:
Il responsabile del C.C.R. convoca e presiede le riunioni, prepara i lavori, cura la diffusione delle informazioni tra i soggetti facente parte della rete. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti
Gruppi di lavoro della rete I gruppi di lavoro sono costituiti in funzione delle attività da svolgere secondo il piano annuale. Essi sono composti da personale appartenente agli Istituti aderenti. I gruppi di lavoro, su incarico del C.C.R., attuano la progettazione esecutiva e realizzano le attività ed i progetti previsti dal piano annuale.
Coordinamento dei DSGA della rete Il Coordinamento dei DSGA ha il compito di programmare e monitorare la gestione amministrativa delle diverse iniziative di rete. E’presieduto e convocato, in accordo con il Presidente della rete, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato della gestione amministrativo contabile.
Art.7 GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Nei progetti e nelle attività previste dovranno essere individuate le risorse finanziarie e la ripartizione delle stesse tra le Istituzioni scolastiche coinvolte, specificando l’Istituzione scolastica incaricata della gestione amministrativo- contabile. L’Istituzione così incaricata acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso. La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dall’art. 8 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. L’Istituzione scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. Il Presidente della rete ed il DSGA della scuola incaricara della gestione amministrativo-contabile predispongono il bilancio preventivo e consuntivo della rete. Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo dle modalità adottate dal C.D.R. Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della rete da parte dell’Istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta ad una rendicontazione annuale.
Art.8 UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Tutti i progetti di rete , nell’individuazione delle risorse professionali interne, specificano la distribuzione delle attività tecnico-professionali tra il personale docente delle Istituzioni scolastiche coinvolte. Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di rete possono prevedere lo scambio di docenti tra le Istituzioni scolastiche coinvolte. Lo scambio ha durata limitata alla realizzazione del progetto. Esso può avvenire solo tra docenti che ne abbiano dato preventivo consenso.
Art.9 MODALITA’ DI ADESIONE
La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa tramite raccomandata A.R., previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, al C.D.R., presso la sede dell’ Istituzione scolastica del presidente. L’adesione ha effetto dal momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte dell’Istituzione scolastica richiedente.
Art.10 MODALITA’ DI RECESSO
Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa tramite raccomandata A.R., previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto, al C.D.R. , presso la sede dell’Istituzione scolastica del presidente. Se il recesso viene esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in atto, sarà efficace solo al completamento della attività in corso.
Art. 11 CONTENZIOSO
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente accordo tra gli Istituti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma di legge. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.
Art. 12 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme del codice civile in quanto applicabili. Il presente accordo entrerà in vigore soltanto dopo la firma di tutte le Istituzioni scolastiche aderenti. |
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